STATUTO DI ASSOCIAZIONE
Art. 1 Denominazione, sede e durata
È costituita, sulla base dell’esperienza
maturata in Internet, su piattaforma telematica di social network,
l’Associazione “INNOVATORI” (di seguito
“Associazione”), con sede legale in Roma, viale Regina Margherita,
96.
L’Associazione ha durata illimitata, salvo i casi di scioglimento e
liquidazione di cui all’art. 25. INNOVATORI è una
libera associazione privata senza fini di lucro.
Art. 2 Scopo
2.1 L’Associazione promuove il confronto e il
dibattito sugli aspetti innovativi, creativi ed evolutivi della
Società italiana, con particolare riguardo ai sistemi di
comunicazione, amministrazione, gestione, produzione di beni e
servizi nel settore pubblico e privato al fine di individuare
soluzioni che possano anche contribuire ad uno sviluppo del quadro
normativo sulla materia.
2.2 Obiettivo dell’Associazione inoltre, è di individuare modelli
di governo integrati e condivisi, che siano punto di riferimento
per la pubblica amministrazione, le aziende e il comparto
professionale nei quali sia adeguatamente valorizzata la competenza
e la professionalità di tutti i soggetti coinvolti nel processo di
innovazione.
2.3 L’Associazione intende fornire un contributo concreto alla
definizione e costruzione di un modello di governo sociale moderno
ed evoluto, che integri obiettivi di efficacia, efficienza,
legalità, indipendenza, trasparenza, competenza e correttezza per
una Società dell’informazione etica e dinamica, in modo da favorire
la nascita di un clima di fiducia verso l’operato della stessa, che
contribuisca a determinarne la crescita e lo sviluppo,
nell’interesse del Paese nel suo complesso.
2.4 L'Etica con cui l'Associazione sviluppa le proprie
attività ai livelli interno ed esterno, fa generale riferimento
alla normativa italiana e alle direttive europee in termini di
“Carta Etica”, ai valori UNESCO, nonché agli standard
internazionali ISO, UNI ed EMAS. L'Associazione promuove
l'Educazione allo Sviluppo Sostenibile come indicato nello “Schema
di implementazione DESS UNESCO 2005-2014”. Per valorizzare lo
spirito imprenditivo, l'Associazione invita inoltre gli associati a
implementare volontariamente la “Responsabilità Sociale d’Impresa”
(“Corporate Social Responsibility – CSR”) basata sugli orientamenti
contenuti nel Libro Verde della Commissione Europea
2001.
Art. 3 Azioni
L’Associazione INNOVATORI si
propone di:
a) rappresentare una sede di confronto per tutte le parti
interessate al tema della Innovazione del sistema Italia, al fine
di elaborare istanze unitarie e condivise;
b) realizzare e diffondere studi e ricerche sui temi connessi alla
Innovazione, con particolare riferimento a quei profili in grado di
contribuire alla definizione di un sistema di governo innovativo,
efficiente ed efficace, condiviso da tutti i soggetti interessati,
comprese le amministrazioni pubbliche centrali e locali;
c) contribuire e stimolare il processo legislativo italiano e
comunitario in materia di Innovazione nella prospettiva
dell’adozione di soluzioni di semplice applicazione pratica e di
maggiore efficienza per il settore pubblico, privato e
professionale, anche in sede di adeguamento alle direttive
comunitarie;
d) analizzare e ipotizzare standard e prototipi di “Sistemi
culturali” idonei al coordinamento ed alla sinergia degli assetti
di Innovazione con ulteriori istanze di ottimizzazione
organizzativa ed operativa del sistema Italia;
e) favorire la trasparenza nelle procedure e nei modelli di
Innovazione adottati nonché lo sviluppo di un’adeguata informativa
nei confronti di tutti i soggetti interessati;
f) interagire efficacemente con tutti gli organismi preposti alla
redazione di documenti relativi alla Innovazione, tramite
l’elaborazione di note di commento e suggerimenti;
g) promuovere e approfondire la cultura dell’innovazione nel Paese
e la sensibilizzazione di tutti gli interessati attraverso
convegni, seminari, tavole rotonde, incontri di studio o
quant’altro necessario per il raggiungimento dei fini di cui
all’oggetto.
h) promuovere la ricerca di soluzioni sociali mediante l’utilizzo
degli strumenti offerti dalla Società dell’Informazione;
i) favorire l’accesso alla rete Internet, come strumento di
innovazione, tutelando il diritto di ogni persona fisica o
giuridica ad accedere alle informazioni senza esser sottoposta a
forme di controllo o di sorveglianza in violazione dei diritti
umani fondamentali;
l) svolgere qualsivoglia altra attività che, direttamente e/o
indirettamente, afferisca agli scopi di cui al presente
articolo
Art.4 Requisiti degli
Associati
L’Associazione è aperta a tutte le persone
fisiche e giuridiche (aziende, enti pubblici o privati, studi
professionali anche in forma associata) interessate all’Innovazione
del Paese, nonché in possesso di specifiche conoscenze tecnico
scientifiche con particolari esperienze professionali o dimostrando
interesse nella materia oggetto dell’Associazione.
Art. 5 Categorie di
Associati
All’interno dell’Associazione gli
“Associati-Innovatori” si distinguono per le seguenti
categorie:
- Associati fondatori: persone, organizzazioni o istituti privati o
pubblici che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione e
abbiano provveduto a dotarla di uno specifico patrimonio di
dotazione iniziale.
La loro appartenenza all’Associazione è a carattere perpetuo e
hanno diritto di voto.
Sono Associati fondatori coloro che ne hanno sottoscritto l’atto
costitutivo nonché tutti coloro che, elencati nell’atto
costitutivo, hanno preso parte all’iniziativa sempre che facciano
pervenire al Presidente dell’Associazione entro sessanta giorni
dalla costituzione, apposita istanza di adesione contenente
dichiarazione attestante la volontà di aderire a
INNOVATORI e di concorrere al raggiungimento degli
scopi sociali, nonché l’adesione al presente Statuto. L’istanza
sarà sottoposta ad approvazione del Consiglio Direttivo, il quale
potrà opporre diniego.
Le persone giuridiche partecipano all’attività istituzionale
dell’Associazione tramite il loro legale rappresentante o un
delegato all’uopo designato, purché non risulti associato
dell’Associazione a titolo individuale.
- Associati ordinari: persone fisiche e giuridiche, quali enti
pubblici e privati, istituti, società, aziende, associazioni in
possesso dei requisiti di cui all’art. 4, che, riconoscendosi nelle
finalità dell’Associazione, ne fanno richiesta e la cui domanda di
ammissione è eventualmente accolta dal Consiglio Direttivo entro
venti giorni.
Le persone giuridiche e gli enti privi di personalità giuridica
partecipano all’attività istituzionale dell’Associazione tramite il
loro legale rappresentante o un delegato all’uopo designato, purché
non risulti associato dell’Associazione a titolo individuale.
La partecipazione di Università e Centri Culturali potrà avvenire
anche mediante la messa a disposizione temporanea ed a titolo
gratuito a favore dell’Associazione di propri spazi o di
ricercatori o collaboratori scientifici; in tal caso tali enti
potranno essere esentati dal contributo sociale con delibera del
Consiglio direttivo.
La partecipazione degli associati ordinari a
INNOVATORI ha durata annuale, tacitamente
rinnovabile salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, o
recesso, ed è subordinata al regolare versamento della quota
annuale che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio Direttivo
entro l’ultimo trimestre dell’anno precedente.
Gli associati ordinari hanno diritto di voto, purchè in regola con
il pagamento delle quote associative, e sono eleggibili alle
cariche sociali.
- Associati ricercatori: coloro che partecipano all’attività
istituzionale dell’associazione apportando un concreto contributo
di studio, ricerca e approfondimento dei temi di cui all’oggetto
dell’Associazione. Essi non partecipano all’Assemblea, non hanno
diritto di voto, non sono eleggibili alle cariche sociali, non sono
assoggettati al pagamento del contributo sociale;
- Associati sostenitori: persone fisiche o giuridiche che
collaborano alla promozione dell’associazione e della sua attività,
ovvero, erogano servizi di supporto o un contributo economico
sociale annuale stabilito dal Consiglio Direttivo nell’ultimo
trimestre dell’anno precedente. Gli Associati sostenitori non hanno
diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.
L’ammissione degli Associati ricercatori e sostenitori avviene a
giudizio insindacabile e non motivato del Consiglio Direttivo ed ha
durata annuale tacitamente rinnovabile.
Art. 6 Decadenza
dell’Associato
Dalla qualità di associato si decade quando:
a) non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto o alle
deliberazioni degli organi sociali;
b) per gli associati ordinari, sia stato omesso il pagamento della
quota annuale dopo tre mesi dalla scadenza fissata dal Consiglio
Direttivo;
c) in qualunque modo si siano tenuti comportamenti che possono
arrecare danno anche all’immagine dell’Associazione.
La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza
assoluta dei membri ed è portata a conoscenza dell’associato
tramite raccomandata con avviso di ricevimento o per posta
elettronica certificata.
Gli associati decaduti non possono chiedere la divisione del
patrimonio sociale né pretendere la restituzione delle quote
associative.
Art. 7 Recesso
dell’Associato
Il recesso può esercitarsi in ogni tempo, con
preavviso di trenta giorni, mediante comunicazione al Consiglio
Direttivo fatta pervenire con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento presso la sede o mediante comunicazione per posta
elettronica certificata all’indirizzo del Segretario
dell’Associazione.
La perdita della qualità di associato comporta la rinuncia ad ogni
diritto sul patrimonio dell’Associazione e non esonera dal
pagamento delle quote annuali, non frazionabili, dovute sino al
momento della sua efficacia.
Art. 8 Diritti e doveri degli
Associati
Tutti gli associati hanno diritto a:
a) partecipare alle attività sociali;
b) formulare proposte progettuali;
c) usufruire dei servizi offerti dall’Associazione;
d) ricevere copia delle pubblicazioni periodiche edite
dall’Associazione.
Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa
annuale.
Tutti gli associati devono tutelare gli interessi e le finalità
dell’Associazione, diffondere quanto più possibile i valori di cui
l’Associazione si fa promotrice, comunicare agli altri membri
l’eventuale partecipazione ad attività esterne a quelle
dell’Associazione.
I progetti ideati o realizzati dall’Associazione sono di esclusiva
proprietà dell’Associazione e possono essere trasferiti o
utilizzati da terzi previa autorizzazione del Consiglio
Direttivo.
Art. 9 Gratuità delle
prestazioni
Le prestazioni degli associati sono volontarie
ed a titolo gratuito.
Resta salva la facoltà dell’Associazione di avvalersi, per il
raggiungimento dello scopo associativo, di prestazioni di lavoro
dipendente o di lavoro autonomo rese dai propri associati o da non
associati.
La decisione sull'assunzione di personale dipendente o sulla
collaborazione di prestatori di lavoro autonomo è di competenza del
Consiglio Direttivo.
Art. 10 Patrimonio sociale e mezzi
finanziari
L’Associazione trae i mezzi per finanziare la
propria attività da:
a) patrimonio messo a disposizione da Associati fondatori;
b) quote d’ingresso e contributi annuali degli associati
ordinari;
c) donazioni, elargizioni, lasciti o contributi di persone,
società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
d) proventi di iniziative attuate e/o promosse
dall’Associazione;
e) partecipazione diretta o indiretta, autonoma o subordinata a
progetti e finanziamenti nazionali e/o comunitari.
Art. 11 Obbligazioni
Ai sensi dell’articolo 38 del Cod. Civ. delle
obbligazioni assunte con i terzi risponde il patrimonio
dell’associazione nonché, personalmente e solidalmente, le persone
che hanno agito in nome e per conto dell’ente associativo.
Art. 12 Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) i Vice Presidenti;
e) il Segretario;
f) il Tesoriere;
g) il Collegio dei Revisori.
Art. 13 Assemblea degli
Associati
13.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli
associati. Le persone giuridiche e gli enti privi di personalità
giuridica partecipano all’Assemblea per mezzo dei loro legali
rappresentanti o di persona da questi legittimamente delegata.
13.2 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed è
convocata dallo stesso in via ordinaria almeno una volta l'anno, in
qualunque luogo purchè sul territorio dell'Unione Europea, per
l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo
dell’anno precedente, per la destinazione degli avanzi di gestione
o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi; è
inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta un/terzo del Consiglio
Direttivo o su richiesta motivata per iscritto di almeno un/quinto
degli associati.
13.3 L’Assemblea degli associati è convocata con preavviso di
almeno 10 giorni prima, mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Associazione all'indirizzo www.innovatori.it. L’avviso di
convocazione tanto in prima quanto in seconda convocazione, deve
contenere l’indicazione dell’ordine, del giorno del luogo, della
data e dell’ora stabilita per la convocazione.
13.4 L'elettorato attivo e passivo spetta a coloro che risultano
associati da almeno 90 giorni prima della data in cui si tiene
l'Assemblea.
13.5 Ciascun associato ha diritto ad un voto e può rappresentare
per delega un massimo di tre associati. L’Assemblea è validamente
costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza
della maggioranza degli associati fondatori e con la presenza della
maggioranza degli associati ordinari, e delibera con la maggioranza
dei voti degli associati ordinari presenti e con la maggioranza dei
voti degli associati fondatori presenti.
13.6 L’Assemblea è convocata in seduta straordinaria per le
modifiche statutarie, l’avviso di convocazione deve contenere
l’indicazione degli articoli da modificare con il testo delle
modifiche proposte.
13.8 Le deliberazione dell’Assemblea, convocata in seduta
straordinaria, sono adottate con il voto favorevole di 2/3 (due
terzi) degli associati presenti, anche su delega, purché consti il
voto favorevole della maggioranza dei fondatori.
Art. 14 Funzioni
dell’Assemblea
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria per
deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti,
sugli argomenti posti all’ordine del giorno riguardanti
l’organizzazione e la gestione dell’Associazione medesima.
L’Assemblea in particolare:
- elegge i componenti del Consiglio direttivo per la durata di un
triennio;
- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nonché
la relazione sull’attività svolta, determinando la destinazione
dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali
disavanzi di gestione;
- delibera sugli indirizzi generali dell'attività
dell'Associazione, nonché su tutti gli altri oggetti attinenti la
gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla
legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Art. 15 Svolgimento dei lavori
dell’Assemblea
15.1 L’Assemblea è presieduta dal Presidente o,
in mancanza di questo, dal Vice Presidente più anziano presente e
in caso di assenza dal Segretario.
15.2 Il Segretario accerta la regolarità della convocazione e della
costituzione dell’Assemblea, il diritto ad intervenire e la
validità delle deleghe.
15.3 Dell’Assemblea viene redatto un verbale cartaceo o elettronico
da trascriversi entro trenta giorni nell’apposito libro o raccolta
elettronica dei verbali delle assemblee che viene firmato dal
Presidente e dal Segretario.
Art. 16 Il Consiglio
Direttivo
16.1 L’Associazione è diretta ed amministrata da
un Consiglio Direttivo composto da un massimo di 11 componenti,
eletti dall’Assemblea che durano in carica per un triennio.
16.2 Gli associati fondatori hanno la facoltà di nominare sino ad
un massimo di sette componenti, mentre gli altri componenti sono
nominati dall’Assemblea tra i canditati proposti dagli Associati
ordinari.
16.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga
opportuno il Presidente o lo richiedano almeno cinque dei suoi
membri.
16.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la
presenza, anche attraverso sistemi di audio/video conferenza, della
maggioranza dei componenti e le delibere devono essere assunte con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
16.5 Il trattamento economico dei membri del Consiglio Direttivo,
compreso il Presidente, è stabilito all’atto della loro nomina;
comunque spetta agli stessi il rimborso delle spese documentate
inerenti alla loro carica compatibilmente con le disponibilità di
cassa.
16.6 Nessun trattamento economico per i componenti del Consiglio
Direttivo è previsto per i primi tre anni di vita
dell’Associazione.
Art. 17 Funzioni del Consiglio
Direttivo
17.1 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi
componenti il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario ed il
Tesoriere dell’associazione, ed inoltre è suo compito:
a) determinare le attività da svolgere per il raggiungimento dello
scopo associativo;
b) deliberare in ordine alla stipula di tutti gli atti e contratti
e le convenzioni, i patti, gli accordi inerenti l’attività
sociale;
c) sottoporre all’Assemblea eventuali modifiche da apportare allo
statuto;
d) predisporre i regolamenti interni;
e) deliberare in ordine all’ammissione e alla decadenza degli
associati;
f) stabilire l’entità del contributo annuale associativo e delle
quote di ingresso dei nuovi associati;
g) amministrare il patrimonio dell’Associazione;
h) istituire commissioni o gruppi di lavoro;
i) assistere il Presidente nell’espletamento delle sue
funzioni;
l) formulare proposte all’Assemblea;
m) nominare commissioni territoriali coordinate da responsabili che
risponderanno direttamente al Consiglio direttivo;
n) Il Consiglio direttivo potrà infine istituire una commissione
per l’assegnazione di borse di studio o contributi per la
realizzazione di progetti innovativi;
17.2 Il Consiglio direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione per il conseguimento dello scopo
associativo, nulla escluso o eccettuato.
17.3 Le funzioni del Consiglio direttivo di cui alle lettere a) e
b) possono essere delegate al Presidente dal Consiglio direttivo,
fermo restando le funzioni di indirizzo sulle attività
dell’Associazione.
17.4 Il Consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di
commissioni di lavoro appositamente nominati e può essere
coadiuvato, per particolari questioni, da esperti con remunerazione
preconcordata, in regime di lavoro autonomo e non
subordinato.
Art. 18 Il Presidente
18.1 Il Presidente, nominato tra i componenti
del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione nei
confronti di terzi ed in giudizio, ed altresì:
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio
direttivo;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
direttivo;
- formula programmi da sottoporre, una volta approvati dal
Consiglio direttivo, al vaglio dell’Assemblea degli associati.
18.2 Il mandato del Presidente ha durata triennale e può essere
rieletto.
18.3 Il Presidente può disporre di un fondo per le spese di
ordinaria amministrazione, secondo le disposizioni del bilancio
preventivo approvato annualmente dall’Assemblea.
18.4 L’Associazione formula attraverso il Presidente opinioni
motivate pubbliche, ovvero valutazioni, commenti, proposte, pareri,
censure, dissensi, su fatti, eventi, situazioni e prassi; su norme,
leggi, regolamenti e direttive; su provvedimenti, atti o decisioni
amministrative e giudiziarie.
Art. 19 I Vice
Presidenti
I Vice Presidenti, nominati tra i componenti del
Consiglio direttivo, sino ad un massimo di tre, restano in carica
per la durata del Consiglio direttivo, ovvero per un triennio, essi
sostituiscono anche singolarmente il Presidente in caso di suo
impedimento o delega, in assenza o decadenza del Presidente o dei
Vice Presidenti, gli stessi vengono sostituiti dal membro più
anziano in età in seno al Consiglio Direttivo.
Art. 20 Il Segretario
20.1 Il Segretario dell’Associazione, nominato
tra i componenti del Consiglio Direttivo, resta in carica per la
durata del Consiglio direttivo, ovvero per un triennio, è
incaricato nella gestione dell’elenco associati, della direzione
delle attività organizzative, culturali e scientifiche secondo le
istruzioni del Consiglio Direttivo stesso di cui fa parte, mantiene
i rapporti anche con i componenti della commissione scientifica e
del comitato d’onore.
20.2 Il Segretario detiene e aggiorna su supporto elettronico:
- il libro degli associati;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo;
20.3 Tutti i libri sono consultabili on line dagli associati con
modalità di accesso.
Art. 21 Il Tesoriere
21.1 Il Tesoriere nominato tra i componenti del
Consiglio Direttivo, resta in carica per la durata del Consiglio
direttivo, ovvero per un triennio, provvede alla gestione della
cassa sociale, nonché effettua i pagamenti e gli incassi su
indicazione, ovvero sotto il controllo del Consiglio Direttivo.
21.2 Il Tesoriere redige il bilancio preventivo ed il bilancio
consuntivo che sottopone all’approvazione dell’Assemblea.
21.3 I bilanci preventivo e consuntivo devono essere redatti in
conformità alle disposizioni di legge, principi contabili e
raccomandazioni emanati dagli organi deputati alla loro
statuizione.
21.4 I bilanci devono essere depositati presso la sede
dell’associazione almeno otto giorni prima della data di
svolgimento dell’Assemblea in prima convocazione.
21.5 L’esercizio amministrativo coincide con l'anno solare.
21.6 È vietata, sotto qualsiasi forma, la distribuzione di utili o
di avanzi di gestione durante la vita dell’Associazione, salvi i
casi previsti dalla legge.
Art. 22 Il Comitato
d’onore
22.1 Del Comitato d’onore dell’Associazione
potranno far parte soggetti italiani e stranieri designati
dal Presidente con l’assenso del Consiglio direttivo, per il
maggior prestigio scientifico ed accademico dell’Associazione.
22.2 Tale incarico è a titolo gratuito, con durata indeterminata,
ma non attribuisce lo status di associato, né concorre alle
deliberazioni associative.
22.3 Il Comitato d’onore non costituisce un organo
associativo.
Art. 23 Il Comitato
Scientifico
23.1 Il Comitato scientifico è nominato dal
Consiglio direttivo, dura in carica per il periodo di vigenza dello
stesso Consiglio, è formato da un minimo di tre a un massimo di
quindici membri scelti tra studiosi o esponenti di rilievo del
mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale, anche se cessati
dal servizio attivo.
23.2 Il Comitato scientifico elabora proposte in merito ai temi di
innovazione e valuta proposte e progetti riferendone i risultati al
Consiglio direttivo.
23.3 Il Presidente del Comitato scientifico è designato dal
Consiglio direttivo all’atto della nomina dei componenti e ha il
compito di coordinare le attività collegiali dell’organo.
23.4 Il Consiglio direttivo può attribuire ai singoli componenti
del Comitato scientifico la responsabilità di specifici progetti di
ricerca, di oggetto e durata predeterminati, stabilendo in tal caso
il relativo compenso. Viene rimesso al Comitato Scientifico il
potere di organizzare autonomamente lo svolgimento dei propri
lavori.
23.5 Il Presidente del Comitato scientifico è tenuto a redigere,
consegnare ed illustrare al Consiglio direttivo, con cadenza
annuale, alla data di approvazione del bilancio, una relazione
circa le attività svolte nel periodo e la programmazione delle
attività da espletare nell’esercizio successivo.
Il Comitato scientifico non costituisce un organo
associativo.
Art. 24 Il Collegio dei
Revisori
24.1 Il Collegio dei Revisori, composto da tre
membri, è nominato dall’Assemblea, contestualmente al Consiglio
direttivo, tra coloro i quali risultino iscritti al Registro dei
revisori contabili istituito presso il Ministero della
Giustizia.
24.2 Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni, salvo
conferma o rielezione dei membri.
24.3 Il Collegio dei Revisori non partecipa alle riunioni del
Consiglio Direttivo.
24.4 L’Assemblea elegge il Presidente del Collegio.
24.5 Il Collegio vigila sull’osservanza della legge e dello statuto
e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e di
trasparente e corretta gestione contabile.
Art. 25 Tentativo di conciliazione e
Collegio Arbitrale
25.1 Ogni controversia che dovesse insorgere tra
l’Associazione e i singoli associati, o tra gli associati medesimi,
o tra uno o più di essi e gli Organi Associativi in relazione
all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dello Statuto
e, più in generale, all'esercizio dell'attività dell’associazione,
sarà sottoposta a conciliazione.
25.2 Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di
iniziare qualsiasi procedimento arbitrale.
25.3 La nomina del conciliatore, Organo unipersonale, sarà
effettuata con l’accordo di entrambe le parti confliggenti ed ove
questo non fosse raggiunto, su designazione del Presidente del
Tribunale competente in riferimento al luogo ove ha sede
l’associazione.
25.4 Il tentativo conciliatorio dovrà concludersi entro 90
(novanta) giorni dal momento della intervenuta nomina del
Conciliatore e la determinazione sarà vincolante per le parti
confliggenti.
25.5 E' espressamente convenuto che tutte le informazioni relative
allo svolgimento della procedura di conciliazione, ivi comprese
l'eventuale proposta del Conciliatore e le posizioni eventualmente
assunte dalle parti rispetto alla stessa, hanno carattere di
riservatezza e non potranno in alcun modo essere utilizzate
nell'eventuale giudizio promosso a seguito dell'insuccesso della
conciliazione.
25.6 Ove la conciliazione non abbia successo, il Conciliatore
redigerà un verbale di mancata conciliazione in cui preciserà quali
parti abbiano presenziato alla procedura e darà atto
dell'insuccesso della procedura, senza fornire alcun elemento
ulteriore sulla stessa.
25.7 Solamente a questo punto la controversia potrà essere devoluta
dalle medesime parti confliggenti alla decisione di un Collegio
arbitrale composto da tre membri due dei quali nominati da ciascuna
parte (o gruppo di litisconsorti) ed il terzo, con funzioni di
Presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in
mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente in
riferimento al luogo ove ha sede l’associazione.
25.8 L'arbitrato sarà rituale e il Collegio Arbitrale deciderà
secondo diritto.
Art. 26 Scioglimento e
liquidazione
26.1 Lo scioglimento, necessario o volontario, e
la messa in liquidazione dell'Associazione sono deliberate
dall’Assemblea in seduta straordinaria con le maggioranze previste
all’art. 13 del presente statuto, su proposta del Consiglio
Direttivo.
26.2 La liquidazione è affidata ad uno o più liquidatori, nominati
dall'Assemblea generale, in conformità alle disposizioni di legge
vigenti al momento in cui ad essa si farà luogo.
26.3 L’eventuale attivo netto residuo del patrimonio comune sarà
devoluto, su decisione a maggioranza semplice dell'Assemblea, ad
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di
pubblica utilità aventi analoghe finalità.
Art. 27 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si
fa riferimento agli articoli 36 e ss. Cod. Civ., ed alle vigenti
disposizioni legislative in materia.
Art. 28 Norme
transitorie
Il Consiglio Direttivo designato nell’Atto Costitutivo durerà in carica sino alla scadenza del primo triennio.Il Consiglio direttivo entro 180 giorni dalla costituzione dell’Associazione provvederà alla nomina del Collegio dei Revisori per il primo triennio.
Benvenuto in
innovatori

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